Riferimenti normativi

Non bisogna confondere il termine “deduzione” con “detrazione”. A questo proposito è necessario premettere che l’imposta che un soggetto deve versare allo Stato viene calcolata applicando un’aliquota (percentuale) al reddito. Pertanto per ridurre l’imposta è possibile ridurre il reddito oppure l’imposta stessa.
La deduzione consiste nella possibilità di ridurre il reddito in relazione ad una particolare spesa, con conseguente beneficio in termini di tassazione.
La detrazione è un’agevolazione consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta. In merito alle erogazioni liberali l’ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano.
In particolare si fa riferimento agli artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e all’art. 14 della L. 80/2005 (“Più dai meno versi”).
Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

In particolare:
Art.15 / co.1 / let. H
Art.15 / co.1 / let. I quater
Art.100 / co.2 / let. F
Art.100 / co.2 / let. I
Art.100 / co.2 / let. L
Art.100 / co.2 / let. M
Art.100 / co.2 / let. O
D. lgs 113/2008, art. 63 bis
L. 244/2007, art.1 co.130
L. 266/2005, art. 1 co.337
L. 192/2000, art. 1
L. 133/1999, art. 27 co.1 e 4
D. lgs 460/1997, art. 13 co.2